menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI >>

CAPO V - Dell'accettazione dell'eredità >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 480 .-Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.

(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.


Ver articulos: 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 3 (1 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario