menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI >>

CAPO V - Dell'accettazione dell'eredità >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 483 .-Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (Cod. Civ. 2697).


Ver articulos: 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario