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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI >>

CAPO V - Dell'accettazione dell'eredità >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 479 .-Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta (Cod. Civ. 468 2° comma).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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