Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
>>
TITOLO V
- DELLE SOCIETA’
>>
CAPO V
- Della società per azioni
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SEZIONE I
- Disposizioni generali
>>
ARTICOLO 2330 .-Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societÃ
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società .
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società , e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.
Ver articulos: 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2330 bis - 2331 - 2332 - 2333 -
Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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