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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 2329 .-Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;

3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).

NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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