Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
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TITOLO V
- DELLE SOCIETA’
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CAPO V
- Della società per azioni
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SEZIONE I
- Disposizioni generali
>>
ARTICOLO 2328 .-Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
11) la durata della società ;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società .
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società , anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Ver articulos: 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2330 bis - 2331 -
Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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