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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO VII - DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO >>


ARTICOLO 2037 .-Restituzione di cosa determinata

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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