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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO VII - DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO >>


ARTICOLO 2036 .-Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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