menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO V - DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE >>

CAPO I - Dell'usufrutto >

SEZIONE II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto >>


ARTICOLO 986 .-Addizioni

L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).


Ver articulos: 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario