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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO V - DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE >>

CAPO I - Dell'usufrutto >

SEZIONE II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto >>


ARTICOLO 985 .-Miglioramenti

L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).

L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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