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LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO IV - Art. 957 Disposizioni inderogabili >>


ARTICOLO 963 .-Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).

Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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