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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO VII - DELLA FILIAZIONE >>

CAPO I - Dello Stato di figlio legittimo >

SEZIONE II - Delle prove della filiazione legittima >>


ARTICOLO 240 .-Mancanza dell'atto di matrimonio

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.


Ver articulos: 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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