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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO VII - DELLA FILIAZIONE >>

CAPO I - Dello Stato di figlio legittimo >

SEZIONE II - Delle prove della filiazione legittima >>


ARTICOLO 239 .-Supposizione di parto o sostituzione di neonato

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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