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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE >>

CAPO I - Della tutela dei minori >

SEZIONE III - Dell'esercizio della tutela >>


ARTICOLO 372 .-Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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