Código Civil de Italia >>
LIBRO PRIMO
- DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
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TITOLO X
- DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
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CAPO I
- Della tutela dei minori
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SEZIONE III
- Dell'esercizio della tutela
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ARTICOLO 371 .-Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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