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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE >>

CAPO I - Della tutela dei minori >

SEZIONE III - Dell'esercizio della tutela >>


ARTICOLO 363 .-Formazione dell'inventario

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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