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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE >>

CAPO I - Della tutela dei minori >

SEZIONE III - Dell'esercizio della tutela >>


ARTICOLO 360 .-Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (380).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.


Ver articulos: 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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