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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO X - DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI >>

CAPO II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi >

SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna - >>


ARTICOLO 2615 .-Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.


Ver articulos: 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2615 bis - 2615 ter - 2616 - 2617 - 2618 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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