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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO X - DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI >>

CAPO II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi >

SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna - >>


ARTICOLO 2612 .-Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l'ufficio ha sede:

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.


Ver articulos: 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2615 bis - 2615 ter -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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