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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO VI - DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI >>

CAPO I - Delle imprese cooperative >

SEZIONE III Delle quote e delle azioni - >>


ARTICOLO 2526 .-Recesso del socio

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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