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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO VI - DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI >>

CAPO I - Delle imprese cooperative >

SEZIONE III Delle quote e delle azioni - >>


ARTICOLO 2525 .-Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci (2626).

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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