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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VIII - Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società >

SEZIONE II Della fusione delle società - >>


ARTICOLO 2504 .-Atto di fusione

La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.


Ver articulos: 2501 - 2501 bis - 2501 ter - 2501 quater - 2501 quinquies - 2501 sexies - 2502 - 2502 bis - 2503 - 2503 bis - 2504 - 2504 bis - 2504 ter - 2504 quater - 2504 quinquies - 2504 sexies - 2504 septies - 2504 octies - 2504 novies - 2504 decies - 2505 - 2506 - 2507 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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