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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VIII - Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società >

SEZIONE II Della fusione delle società - >>


ARTICOLO 2503 bis.- Obbligazioni

I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.


Ver articulos: 2500 - 2501 - 2501 bis - 2501 ter - 2501 quater - 2501 quinquies - 2501 sexies - 2502 - 2502 bis - 2503 - 2503 bis - 2504 - 2504 bis - 2504 ter - 2504 quater - 2504 quinquies - 2504 sexies - 2504 septies - 2504 octies - 2504 novies - 2504 decies - 2505 - 2506 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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