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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VII - Della società a responsabilità limitata >

SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione - >>


ARTICOLO 2490 .-Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.


Ver articulos: 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2490 bis - 2491 - 2492 - 2493 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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