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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VII - Della società a responsabilità limitata >

SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione - >>


ARTICOLO 2490 bis.- Contratti con il socio unico

I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.

I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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