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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VII - Della società a responsabilità limitata >

SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote - >>


ARTICOLO 2476 .-Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori

Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.

In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.


Ver articulos: 2473 - 2474 - 2475 - 2475 bis - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2479 bis -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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