Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
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TITOLO V
- DELLE SOCIETA’
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CAPO VII
- Della società a responsabilità limitata
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SEZIONE I Disposizioni generali
- >>
ARTICOLO 2475 .-Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
9) la durata della società ;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società .
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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