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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE XI - Dello scioglimento e della liquidazione >>


ARTICOLO 2452 .-Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625).

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni

Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.


Ver articulos: 2449 - 2450 - 2450 bis - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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