Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
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TITOLO V
- DELLE SOCIETA’
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CAPO V
- Della società per azioni
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SEZIONE XI
- Dello scioglimento e della liquidazione
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ARTICOLO 2449 .-Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società , non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2626).
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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