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LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

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SEZIONE II - Dei rapporti tra i soci >>


ARTICOLO 2264 .-Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti). L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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