menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO II - Della società semplice >

SEZIONE II - Dei rapporti tra i soci >>


ARTICOLO 2261 .-Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.


Ver articulos: 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario