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LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

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ARTICOLO 945 .-Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).

(Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).

(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola).

NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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