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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO II - DELLA PROPRIETA' >>

CAPO III - Dei modi di acquisto della proprietà >

SEZIONE II - Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione >>


ARTICOLO 935 .-Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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