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LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO VII - Degli esecutori testamentari >


ARTICOLO 702 .-Accettazione e rinunzia alla nomina

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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