Código Civil de Italia >>
LIBRO SECONDO
- DELLE SUCCESSIONI
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TITOLO III
- DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
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CAPO V
- Dell'istituzione di erede e dei legati
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SEZIONE V
- Della revocazione delle disposizioni testamentarie
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ARTICOLO 687 .-Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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