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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

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CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE IV - Del diritto di accrescimento >>


ARTICOLO 678 .-Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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