Código Civil de Italia >>
LIBRO SECONDO
- DELLE SUCCESSIONI
>>
TITOLO III
- DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
>>
CAPO V
- Dell'istituzione di erede e dei legati
>
SEZIONE III
- Dei legati
>>
ARTICOLO 664 .-Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità ; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità , il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Ver articulos: 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 -
Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
Jurisprudencia / Fallos Judiciales
• Fallos de Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial
• Fallos judiciales de compraventa
• Fallos judiciales de Formas de Poder para juicio
• Fallos Derechos del Consumidor
• Fallos de Usucapion
Artículos Más Leídos
• Responsabilidad de buscadores
• El instrumento estampado con la huella dactilar, es un instrumento particular no firmado
• DEFINICIONES JURIDICAS EN DERECHO DE FAMILIA CCCN.
• Divorcio express
• CAMBIOS MAS IMPORTANTES EN NUEVO CCCN.
Fallos de la Corte Suprema de Argentina
Notas de Fallos de la CSJNHaz tu Comentario