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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE III - Dei legati >>


ARTICOLO 655 .-Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.


Ver articulos: 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Notas de Fallos de la CSJN

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