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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

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CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali >>


ARTICOLO 643 .-Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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