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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 624 .-Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti).

L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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