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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO IV - Della forma dei testamenti >

SEZIONE II - Dei testamenti speciali >>


ARTICOLO 618 ter.-i e termini d'efficacia

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.


Ver articulos: 615 - 616 - 617 - 618 ter - 619 - 620 - 621 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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