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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO IV - Della forma dei testamenti >

SEZIONE I - Dei testamenti ordinari >>


ARTICOLO 608 .-Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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