Código Civil de Italia >>
LIBRO SECONDO
- DELLE SUCCESSIONI
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TITOLO III
- DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
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CAPO IV
- Della forma dei testamenti
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SEZIONE I
- Dei testamenti ordinari
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ARTICOLO 603 .-Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà , la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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