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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età >>

CAPO I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti >


ARTICOLO 298 .-Decorrenza degli effetti dell'adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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