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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO VII - DELLA FILIAZIONE >>

CAPO II - Della filiazione naturale e della legittimazione >

SEZIONE II - Della legittimazione dei figli naturali >>


ARTICOLO 289 .-Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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