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Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO III - DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE >>

CAPO IV - Delle ipoteche >

SEZIONE VII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente >>


ARTICOLO 2861 .-Termine ed esecuzione del rilascio

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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