Código Civil de Italia >>
LIBRO PRIMO
- DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
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TITOLO VII
- DELLA FILIAZIONE
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CAPO I
- Dello Stato di figlio legittimo
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SEZIONE III
- Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimitÃ
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ARTICOLO 247 .-Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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