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LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

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ARTICOLO 2411 .-Deposito e trascrizione della deliberazione

La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese (2436).

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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