Código Civil de Italia   >>  
 LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO 
   >>  
 TITOLO V
- DELLE SOCIETA’ 
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 CAPO II
 - Della società semplice 
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 SEZIONE V
- Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
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  ARTICOLO 2286 .-Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
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 Artículo actualizado  vigente de Republica de Italia
 Fuente de información:  Codice_Civile_Italia.pdf  
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