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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO II - DEL LAVORO NELL'IMPRESA >>

CAPO III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni >

SEZIONE III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali >>

§1 Della rappresentanza - >>
ARTICOLO 2204 .-Poteri dell'institore

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (Cod. Proc. Civ. 772).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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